Descrizione
Si richiama l’attenzione sull’art. 8 della legge 9 ottobre 2026, n. 180, che disciplina l’esercizio del diritto di voto da parte degli elettori che, per motivi di studio o di lavoro, sono temporaneamente domiciliati in una Regione diversa da quella del Comune di iscrizione elettorale, nonché, a determinate condizioni, da parte degli elettori temporaneamente domiciliati fuori sede per motivi di cura o assistenza.
Si precisa che tale disciplina non si applica alle elezioni amministrative e regionali.
Per maggiori informazioni e per conoscere tutti i dettagli relativi alle modalità e ai requisiti previsti, si invita a consultare l’avviso e la circolare prefettizia allegati.
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Ultimo aggiornamento: 20 ottobre 2026, 15:26